Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile, in quanto riferito ad atti endoprocedimentali non lesivi dell’interesse della ricorrente, mentre è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti contro il decreto di diniego dell’autorizzazione del parco eolico. Nella controversia instaurata dalla Ese Borgia contro la Regione si era costituita ad opponendum anche Italia Nostra che aveva pubblicamente espresso ferma contrarietà alla costruzione degli impianti eolici fra Borgia e Squillace. Nell’istanza, accolta dai giudici amministrativi, la società ricorrente aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento finale, nella parte in cui è basato sul solo parere del Settore infrastrutture energetiche (Settore 7) e non sulle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, nonché nella parte in cui non tiene debitamente conto della prevalenza del provvedimento di Via dal contenuto favorevole.
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