Sergi che ha proposto immediatamente ricorso per Cassazione in attesa della decisione nel merito ha chiesto la sospensione dell’ordinanza impugnata adducendo «l’esistenza di un danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione del predetto provvedimento». La Corte ha ritenuto di dover valutare «in questa sede esclusivamente la gravità del danno e l’irreparabilità del medesimo, requisito che sussiste nel caso in cui l’esecuzione provochi un pregiudizio irreversibile, cioè non suscettibile di reintegrazione per equivalente. Nel caso di specie – scrive la presidente Morabito – l’immediata esecuzione del provvedimento impugnato determinerebbe tale grave ed irreparabile pregiudizio, non potendo il sindaco eletto amministrare l’ente pubblico, con conseguente impossibilità di proseguire l’attività amministrativa in itinere».
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